Art. 9.
(Validità del contributo).

      1. Il contributo statale di cui all'articolo 8 spetta per gli acquisti effettuati entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge e risultanti dal contratto di vendita stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, com- ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.